A chi è rivolto
Il servizio è rivolto ai cittadini o i nuclei familiari che vivono in comprovata situazione di disagio economico.
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo famigliare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, tenuto conto che:
- ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo famigliare, che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti della famiglia anagrafica
- i soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo famigliare della persona a cui sono a carico
- i coniugi con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo famigliare
- il figlio minore di 18 anni fisicamente a carico di altre persone fa parte del nucleo famigliare del genitore con cui convive
- i minori non conviventi con i genitori e in affido presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario
- i minori in affido e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante
- i coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
- quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
- nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali;
- quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 della Legge 898/70. - i soggetti che risultano fisicamente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di:
a) della famiglia anagrafica con cui vive:
b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art.433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore - il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura etc.) sono considerati nuclei famigliari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitori e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.
Oltre al calcolo ISEE, il Comune potrà definire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, ad esempio, in deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.
Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni famigliari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.
Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.