Concessione di bonus economici

(urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art6)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione di bonus economici

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini o i nuclei familiari che vivono in comprovata situazione di disagio economico.

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo famigliare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, tenuto conto che:

  • ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo famigliare, che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti della famiglia anagrafica
  • i soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo famigliare della persona a cui sono a carico
  • i coniugi con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo famigliare
  • il figlio minore di 18 anni fisicamente a carico di altre persone fa parte del nucleo famigliare del genitore con cui convive
  • i minori non conviventi con i genitori e in affido presso terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario
  • i minori in affido e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante
  • i coniugi non legalmente separati ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo salvo casi particolari:
    - quando uno dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
    - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali;
    - quando è stato chiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art.3 della Legge 898/70.
  • i soggetti che risultano fisicamente a carico di più persone, si considerano nel nucleo di: 
    a) della famiglia anagrafica con cui vive:
    b) se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico, farà parte del nucleo del soggetto che in base all'art.433 del codice civile è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verrà considerato nel nucleo che versa gli alimenti in misura superiore
  • il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura etc.) sono considerati nuclei famigliari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nei nuclei del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitori e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

Oltre al calcolo ISEE, il Comune potrà definire ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, ad esempio, in deroga al comma precedente e limitatamente alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambienti residenziali diurni o continuativi, per soggetti con handicap grave, accertato in base alla legge 104/92 o di età superiore ai 65 anni non autosufficienti accertati, il nucleo familiare di riferimento sarà costituito dal solo richiedente.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni famigliari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo.
Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

Descrizione

Il presente regolamento verrà applicato nello specifico per la valutazione dei diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

  • assistenza domiciliare e prestazioni annesse (per esempio: fornitura pasti, telesoccorso e trasporto)
  • inserimento in cooperative e centri socio-educativi per portatori d'handicap
  • contributi straordinari

Come fare

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Una volta ricevuta la domanda, il Comune decide se erogare il bonus solo dopo una valutazione sulla situazione di precarietà ed emergenza del nucleo familiare.

I bonus economici hanno carattere temporaneo e residuale: devono essere utilizzati solo quando non sia possibile oppure sia inappropriato attivare altri interventi. Sono inoltre erogati compatibilmente con le risorse finanziarie comunali.

Domanda di erogazione di bonus per l'assistenza economica
Copia del documento d'identità
Documentazione comprovante lo stato di necessità
Copia dell'attestazione ISEE

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un bonus economico.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Assistenza sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 29/10/2024 17:20.13